La riforma sulle intercettazioni e il linguaggio in esilio.

Nel 2004, presso il Dipartimento di Fonologia dell’Università della Calabria è stato condotto un esperimento nel quale alcuni gruppi di persone hanno effettuato prove di ascolto su 420 parole diverse, molte delle quali coperte da rumore bianco, quindi poco o per nulla intellegibili.

            Le parole coperte da rumore sono state fatte ascoltare prima “isolate”, successivamente l’ascolto è stato ripetuto sulle stesse parole inserite in frasi e brani percepibili.

            Qual era lo scopo della ricerca: verificare fino a che punto l’ascoltatore, per comprendere una parola coperta da rumore, si basi esclusivamente sul segnale acustico percepito e quando, invece, faccia riferimento al “cotesto” nel quale è inserita la parola, alle conoscenze condivise, alle proprie personali esperienze linguistiche e al complessivo significato dell’enunciato.

            Il risultato è stato sorprendente ma prevedibile: le parole “isolate” dal cotesto sono state correttamente percepite nel 31.75% dei casi, mentre quando le stesse parole sono state inserite in frasi la percentuale di percezione corretta è salita al 90.71 % e, infine, quando esse sono state incluse in brani più lunghi la percentuale ha raggiunto il 95.72% (AISV 2004 – “Misura dei parametri” – L. Romito, “Il Contesto, la Intellegibilità e il Rapporto Segnale-Rumore”).

            Nella percezione gioca dunque la prevedibilità della parola da parte dell’ascoltatore.

            In sostanza se una parola, mal percepita perché “sporcata” da rumore, risulta comunque altamente prevedibile rispetto al contesto nel quale è inserita, vi sono alte probabilità che essa venga individuata correttamente. Così nella frase “Scusami per il ritardo, ma il tempo ….ola”, la parola “vola”, anche se foneticamente poco percepibile, diventa altamente probabile per l’ascoltatore grazie al cotesto della frase nel quale è inserita.

            Ciò comporta una conseguenza: se una parola, mal percepita perché coperta, è scarsamente prevedibile (es. nomi propri, luoghi o frasi in dialetto sconosciute) rispetto al cotesto della frase o della situazione, essa molto difficilmente verrà individuata perché il cotesto può indicare anche altri significati tranne quello corretto: secondo gli studi condotti, in questi casi la media della corretta individuazione scende sotto il 10%.

            In definitiva nell’attività percettiva e di trascrizione incide molto il cotesto della frase e il contesto, rispetto ai quali l’ascoltatore effettua in automatico una valutazione di maggiore o minore prevedibilità delle parole, cioè di quale parola possa adeguatamente essere inserita in quel contesto.

            Addirittura, è stato dimostrato in questo stesso esperimento che: “la maggior parte delle persone, trovandosi nella situazione di decidere tra due soluzioni interpretative contrastanti, una indicata dal contesto della frase e una suggerita da ciò che era stato acusticamente percepito, ha preferito non dar perso a quanto ascoltato e basarsi unicamente sul contesto” – UniCal, 2004, Gruppo Sperimentale Fonetica – Bulzoni Editori

            L’esperimento conferma un dato pacificamente acquisito dagli studiosi del linguaggio e della comunicazione: il riconoscimento di una parola avviene prima che questa venga completamente udita e ciò significa che l’influenza del contesto è preponderante.

            Tutto questo non può non riflettersi sull’affidabilità di un certo modo di effettuare le attività di trascrizione delle intercettazioni: “spesso il trascrittore tende a interpretare la parola non intellegibile,  così però corre il rischio di proiettare la propria personale visione e interpretazione della interazione in corso  e di osservare e percepire la conversazione attraverso le proprie lenti” (F. Orletti, Forensic Comunication in Theory and Practice – Oxford Press).

            Ecco venir meno una pericolosa illusione, accordata da lungo tempo per pigra abitudine: illusione che la comunicazione sia lineare e che l’ascoltatore-trascrittore sia un soggetto passivo, il quale all’atto dell’ascolto non ricorre mai al proprio bagaglio conoscitivo, alle proprie aspettative, ai propri schemi mentali, alle proprie previsioni.

            In realtà tale compendio è ineliminabile e può pregiudicare sia il corretto ascolto, che la corretta interpretazione.

            Questa è una delle ragioni per le quali nei più accreditati protocolli operativi dedicati ai trascrittori, del tutto ignorati in Italia, si prevede che il trascrittore nella fase iniziale della trasposizione non sia a conoscenza  del “contesto” (cioè della situazione reale ove sono immersi gli interlocutori) e sia il più possibile indifferente al “co-testo” (cioè al testo che precede e segue la parola o la frase da trascrivere). E’ evidente, infatti, che “more the transcriber is involved in the process (as a case of a policeman who has partecipated in the investigation), then more her/his expectations will drive her/his interpretations” (F. Orletti, Forensic Comunication in Theory and Practice – Oxford Press).

            Qual è il rischio che si vuole evitare: che l’Ufficiale di polizia giudiziaria a conoscenza del contesto nel quale si verifica la comunicazione (le indagini) possa essere inconsapevolmente mosso da due tendenze opposte: trascrivere “parole” o “frasi” in realtà mai pronunciate e a non trascrivere, vale a dire a interpolare con degli “omissis” la trascrizione, là dove ritiene anche in buona fede che quella parte di comunicazione non “sia rilevante” rispetto all’obiettivo e allo stato delle indagini.

            Quindi la estraneità del trascrittore costituisce una garanzia di maggiore affidabilità e integrità dell’operazione di trascrizione.

            Sembra tuttavia che il Legislatore italiano, cieco rispetto agli approdi della scienza del linguaggio, continui a ritenere che per trascrivere correttamente servano solo un paio di cuffie. Chiunque può trascrivere.

            La dimostrazione è contenuta nella recentissima legge di conversione del decreto legge n. 161/2019 in tema di riforma delle intercettazioni. Nel testo normativo definitivo è stato aggiunto un ultimo periodo al comma 7 dell’art. 268 c.p.p., con il quale si consente al Giudice, con il consenso delle parti, di “disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corse delle indagini”, prevedendo altresì che in caso di contestazioni si procederà con perizia trascrittiva.

            Cosa accadrà nelle aule è presto detto.

            E’ prevedibile che nella prassi, soprattutto nell’ambito di procedimenti con migliaia di intercettazioni, il Giudice solleciti la formazione del consenso all’acquisizione di quelle trascrizioni dal contenuto “pacifico”, benchè in ogni attività trascrittiva nulla possa esser definito tale. E’ altrettanto prevedibile che la giurisprudenza di legittimità si attesterà sull’onere di motivazione a sostegno della richiesta di perizia trascrittiva. In assenza, si consente all’acquisizione.  

            Ci chiediamo dunque se in presenza di trascrizioni effettuate da personale di polizia giudiziaria (a conoscenza dello scopo delle indagini, del contesto nel quale gli interlocutori hanno parlato, del cotesto linguistico nel quale sono inserite le singole parole), il difensore oggi sia effettivamente capace di valutare il grado di affidabilità della trascrizione, di sindacarla motivatamente chiedendo la perizia oppure se, al contrario, pur in presenza di una trascrizione lacunosa  (perchè interpolata da omissis, per esempio), presterà comunque il consenso permettendo così la piena utilizzabilità del dato trascritto.

La riforma sulle intercettazioni dimostra l’urgenza di un’adeguata formazione linguistica del personale di polizia giudiziaria, degli avvocati e dei magistrati.

Altrimenti, nel bisbiglio eterno intercettato emergerà solo il monologo delle indagini, un “angolo etico che portiamo intatto”, per dirla con le parole di Milo De Angelis.

Gruppo Facebook “Giustizia A Parole”: https://www.facebook.com/groups/1352326014931521/?ref=share

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