Nuovo Dizionario del processo penale da remoto. Luogo – Oralità

LUOGO

Nell’Iliade Omero descrive lo scudo di Achille, sul quale è raffigurato un preciso momento di un processo penale.

Due uomini sono davanti ai giudici, i quali sono chiamati a stabilire quale prezzo debba essere pagato per l’omicidio commesso. Il popolo applaude, talvolta in favore dell’una, talvolta in favore dell’altra parte. Gli araldi trattengono la folla mentre gli anziani, che devono giudicare, sono seduti su pietre levigate disposte in un sacro cerchio. Ognuno di loro si alza e si pronuncia (Iliade, XVIII, 497-508).

Questo passo dell’Iliade costituisce la prima testimonianza compiuta del diritto greco e, in particolare, del grado di sviluppo notevole raggiunto da una comunità che carica su di sé la competenza sui delitti di sangue, sottraendoli alla vendetta privata e affidandoli a un collegio giudicante che esercita le funzioni in un processo pubblico.

Nello scudo di Achille è rappresentato non solo il luogo ove si amministra la giustizia, rappresentato dal cerchio di pietre levigate, ma anche la sua funzione.

Quel cerchio simboleggia la protezione del corpo giudiziario rispetto al tumulto della folla, trattenuta dagli araldi oltre il confine delle pietre. Nel passo omerico la folla tumultuosa è indicata con il termine λαός (laós) che, a differenza di  δῆμος (démos), indica il popolo non in quanto entità politica ma come insieme di uomini per lo più anticamente riuniti in bande guerriere, insomma il popolo in quanto folla armata (Benveniste).

Una simile scena la troviamo anche nelle Eumenidi di Eschilo (v. 566), laddove la folla è fermata da un araldo e il Tribunale dell’Areopago è descritto come quel luogo protetto, «intatto da lucro, venerando, severo, presidio della terra sempre vegliante a difesa di chi dorme».

Anticamente il corpo dei giudici dunque, come corpo fisico e politico (nel senso etimologico), è posto in un luogo circolare ove ne è assicurata la protezione da violenze e condizionamenti esterni (il popolo armato, il λαός).

La libertà nella funzione giudiziaria è garantita solo se questa viene esercitata all’interno di quel cerchio. All’interno del medesimo cerchio sacro, come leggiamo nell’Iliade, si trovano anche le parti coinvolte nel processo, tra cui l’imputato.

Nel corso della storia il luogo del Tribunale assumerà la medesima funzione protettiva nei confronti anche di altri soggetti: difensori, persone offese, testimoni.

Con il processo da remoto si opera una dislocazione fisica dell’aula d’udienza, con la conseguenza che nei confronti di tutti i partecipanti vengono revocate le garanzie del libero esercizio della loro funzione.

Il cerchio di pietre levigate viene aperto alla folla e gli araldi si fanno da parte.

            MEMORIE

In Lessico famigliare Natalia Ginzburg scrive: «questo è, in parte, quel libro: ma solo in parte, perché la memoria è labile, e perché i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito».

La parola «memoria» è tradizionalmente di pertinenza del lessico forense, come una delle facoltà essenziali nell’esercizio della professione, connessa ad attività orali: nella Rethorica ad Herennium la memoria è «la tenace presenza, nel pensiero, degli argomenti, delle parole, e della loro disposizione».

Con l’aumento della complessità del processo penale, la parola «memoria» ha assunto il significato che lo avvicina alla frase della Ginzburg, quello cioè di atto scritto rievocativo e interpretativo di quanto accaduto, anziché nella vita dell’autore, nel processo.

In modo altrettanto analogo al racconto di ricordi della Ginzburg, la parola «memoria» indica un atto necessariamente selettivo secondo la luce più consona alla tesi della difesa, «scheggia» di quanto abbiamo visto e udito in aula.

Per l’avvocato penalista, abituato all’oralità, le memorie sono sempre state una forma atipica con la quale esercitare la difesa, relegata in momenti particolari (preferibilmente in limine con la discussione orale) e, spesso, nell’ambito di giudizi in cui si discute di leggi penali ad alto livello di tecnicità (urbanistica, legge fallimentare, tributaria, societaria e altre aree).

Con il processo da remoto il ricorso alla memoria difensiva subisce un incremento significativo, da un lato allontanandosi dalla propria funzione originaria, dall’altro espandendosi in modo proporzionale alla riduzione degli spazi dell’oralità.

La memoria si trasforma in atto difensivo nel quale, anziché recuperare i fatti processuali accaduti in un’aula (non esistono più, né i fatti, né l’aula), viene esercitata direttamente una specifica facoltà difensiva non altrimenti esperibile.

Con le memorie difensive si propongono eccezioni, si formulano questioni preliminari, si sollevano dubbi di ammissibilità di un atto, si avanzano richieste di prova, si prospettano esigenze difensive, si introducono dichiarazioni spontanee provenienti dall’imputato.

La moltiplicazione della forma scritta trasformerà le memorie finali, quelle redatte in vista della discussione, in memorie di memorie.

            NULLITÀ

Per la tradizionale sensibilità analogica del difensore qualsiasi atto del processo da remoto appare affetto da nullità.

In effetti il nuovo paradigma processuale pare nascondere nel suo stesso gene l’imminente verificarsi di incontrollabili eventi nullificanti.

Gli incidenti telematici, la vulnerabilità del sistema informatico, l’instabilità della connessione ovvero l’improvviso guasto di qualche dispositivo rischiano di rendere nulla, perché non giunta a compiuta esistenza telematica, la faticosa celebrazione stessa dell’udienza.

La nullità giuridica non trova più origine nell’omissione di un fatto umano concreto (la mancata notifica, per esempio), ma nell’alterazione di una comunicazione binaria. Essa è, dunque, invisibile sino al momento irrimediabile del suo verificarsi.

L’accadimento sarà pertanto non negoziabile, non trattabile, non si potrà superarlo se non tornando all’inizio della procedura informatica. La nullità non potrà essere oggetto di valutazioni in aula, essa semplicemente accadrà.

L’assertività, d’altronde, è il registro della comunicazione informatica, che non consente interlocuzione: i messaggi categorici quali «impossibile accedere alla rete», «server non raggiungibile», «impossibile accedere alla videocamera», ovvero gli anglicismi come  «Bad request», «Internal Server Error» e altri costituiscono già le rubriche di nuove ipotesi di nullità, da implementare con urgenza nel codice.

Il nuovo evento nullificante, dunque, si verifica senza il concorso umano, ombra moderna di quegli antichi fenomeni naturali che si abbattevano imprevisti sui popoli primitivi.

            ORALITÀ

Il termine richiama la funzione di un organo umano, quello della bocca, del cavo orale.    L’origine del termine descrive lo stretto riflesso con l’anatomia umana: la «bocca» latina (ōs, oris) avrebbe in comune con la «bocca» sanscrita (asya) la radice AS, che ha il significato di «respirare» (Benveniste). L’ōs, indica non solo la bocca, ma anche la voce nonché, per ulteriore processo metonimco, l’aspetto, le sembianze fisiche di una persona.

Ecco dunque che ogni elemento della comunicazione che coinvolge anche il corpo della persona (quello prossemico e cinesico) fa parte dell’oralità, che non è solo phoné. Mentre un enunciato non può non accompagnarsi alla comunicazione non verbale, quest’ultima può esistere e significare anche senza una sequenza fonica (Albano Leoni; Laspia).

Le dinamiche dell’aula sono simili a quelle del teatro, dove l’oralità «è infatti comprensibile anche da persone che parlano lingue diverse, come per esempio eschimesi, o cinesi, poiché la babele linguistica viene risolta tutta nella complessa natura dell’oralità, e non nella sequenza acustica» (Bene).

Nel nuovo lessico processuale l’oralità è parola che indica l’effetto del corretto funzionamento del dispositivo di registrazione e di trasmissione della voce. Assicurare l’oralità implica testare preventivamente i dispositivi coinvolti nella trasmissione acustica.

Contraddittorio tra le parti diventa semplice polifonia.

L’intervento costante del tecnico informatico assicura la realizzazione del principio di oralità.

Gruppo “Giustizia A Parole – Appunti di Linguistica Giudiziaria”: https://www.facebook.com/groups/1352326014931521/?ref=share

Riferimenti bibliografici

Eschilo, Eumenidi, vv. 700 e segg., Mondadori, 2018, 251

Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, II, 2001, 351

Rethorica ad Herennium, Libro III

Albano Leoni, Dei suoni e dei sensi: il volto fonico delle parole, Il Mulino, 2011

Laspia, L’articolazione linguistica. Origini biologiche di una metafora, Nuova Italia Scientifica, 1997, 59-69

Bene – Artioli, Un dio assente (monologo a due voci sul teatro), Milano, 2006

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